3 January 2013

La riforma dell’ordinamento della professione forense, approvata il 21 dicembre 2012, riconosce il ruolo del caregiver in chi esercita la professione di avvocato.

Per essere iscritti all’Albo è infatti necessario che la professione sia esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. Il comma 7 dell’art. 21 esonera tuttavia da questo obbligo gli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

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